Integrazione del contraddittorio per il confinante segnalante in caso di ordine di demolizione (TAR Sardegna n. 458 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’istanza di parte volta all’integrazione del contraddittorio, il giudice amministrativo deve disporla nei confronti del soggetto che ha sollecitato l’attività di accertamento edilizio, quando tale soggetto non sia stato indicato nell’ordinanza di demolizione impugnata e non sia individuabile nella documentazione consegnata al ricorrente. L’onere di notificazione al controinteressato non può ritenersi assolto per il solo fatto che il ricorrente abbia appreso dell’esistenza del segnalante in sede di partecipazione al procedimento. L’integrazione è disposta salva ogni valutazione del Collegio in rito, nel merito e sulle spese.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la demolizione di un impianto di telefonia mobile, ritenuto realizzato ad una quota superiore di circa 1,10 metri rispetto ai grafici approvati. Il provvedimento traeva origine dalla segnalazione del proprietario di un immobile confinante, che aveva sollecitato l’amministrazione a verificare la regolarità della pratica edilizia.
Nel giudizio instaurato avverso l’ordinanza e gli atti presupposti, la società ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al confinante segnalante, della cui esistenza la ricorrente aveva avuto conoscenza partecipando attivamente al procedimento amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto di non condividere l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione, conformandosi al preferibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, occorre valutare la posizione del soggetto che ha promosso l’azione accertativa dell’amministrazione.
Il Collegio ha rilevato che la società confinante, autrice della segnalazione, non era indicata nell’ordinanza di demolizione impugnata. Inoltre, la stessa non risultava individuabile nella versione della relazione di accertamento edilizio consegnata alla ricorrente, trattandosi di documento che non conteneva l’indicazione del proprietario del fondo confinante.
Da ciò il giudice ha desunto l’impossibilità, per la parte ricorrente, di adempiere correttamente all’onere di notificazione nei confronti del controinteressato. La mera conoscenza dell’esistenza del segnalante, acquisita in sede di partecipazione procedimentale, non è stata ritenuta sufficiente a configurare l’ipotesi di un’integrazione del contraddittorio non necessaria.
Il TAR ha pertanto disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società confinante, ordinando alla ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con successiva prova dell’avvenuta notifica entro i successivi trenta giorni. La discussione del ricorso è stata rinviata a nuova udienza pubblica.
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Nota della Redazione
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