Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1661 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che impone all’Amministrazione l’accredito sulla carta elettronica del docente di un contributo per la formazione è titolo idoneo all’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, per il caso di protratta inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato. Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, sono connesse ai compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso ulteriore rispetto a quello già percepito. La marcata serialità della controversia e le difficoltà operative dell’Amministrazione giustificano la riduzione delle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro, n. 114/2025, con cui era stata condannata l’Amministrazione scolastica all’accredito, sulla carta elettronica del docente, dell’importo di euro 500,00 per la formazione relativa all’anno scolastico 2022/2023.

La sentenza azionata è stata notificata in via telematica all’Amministrazione soccombente e non è stata contestata. Non essendo intervenuto l’adempimento, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte. L’Amministrazione si è costituita opponendosi formalmente all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era ormai infruttuosamente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, che condiziona l’esperibilità dell’azione esecutiva. Non vi è contestazione sull’omesso adempimento dell’obbligo imposto dal giudicato.

Ricorrendo tali condizioni, il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, accreditando sulla carta elettronica la somma liquidata, maggiorata degli interessi legali dalla pubblicazione al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvede entro un ulteriore termine di sessanta giorni, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Le funzioni commissariali, essendo affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, non danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014, soggetta a dimidiazione, con ulteriore riduzione per la marcata serialità della controversia e le obiettive difficoltà operative dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie. Si provvede alla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari, restando ferma la rifusione del contributo unificato. Il Collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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