Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 323 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro che hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del contributo per la formazione del docente mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza quando il titolo è rilasciato in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. pen., è notificato via PEC al domicilio reale dell’Amministrazione soccombente e, alla data del ricorso, è infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Tribunale ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, si intende compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi per l’ottemperanza di sentenze emesse dal Tribunale di Torino e dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, importi variabili tra euro 500,00 ed euro 2.500,00 a titolo di contributo per la formazione del docente.

Le sentenze, passate in giudicato, erano state notificate via PEC al Ministero, che si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Non essendo stata data esecuzione ai titoli, le cause sono state trattenute in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. pen. e notificate mediante PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza.

Sulla base del decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, che ha disposto la trattazione congiunta e la riunione dei ricorsi in materia di carta del docente, il Collegio dispone la riunione dei giudizi, trattandosi di decisioni identiche nella motivazione e nel dispositivo. La riunione è operata a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento e non incide sul contenuto delle singole decisioni.

Il Tribunale ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun ricorso e indipendentemente dalla riunione, secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ridotti in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Si provvede alla distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, con refusione del contributo unificato.

Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Collegio manda alla Segreteria la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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