Il termine per l’annotazione nel Casellario ANAC è perentorio: la tardiva conclusione del procedimento determina l’annullamento dell’iscrizione (TAR Lazio n. 12741 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È perentorio il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, termine che sale a 270 giorni ove si consideri cumulativamente la fase preistruttoria di 90 giorni disciplinata dall’art. 12 del Regolamento ANAC. La perentorietà si desume dai principi del procedimento amministrativo e dalla natura pregiudizievole dell’iscrizione per l’operatore economico, non ostando il silenzio del Regolamento sulla qualificazione espressa del termine. Ai fini del computo della sospensione del procedimento non possono essere considerate le repliche della stazione appaltante, non rientrando esse tra le ipotesi tipizzate dall’art. 16 del Regolamento. L’annullamento dell’annotazione tardiva non fa però venir meno il dovere dell’operatore economico di segnalare alle stazioni appaltanti, in sede di partecipazione alle gare, il fatto annotabile ove ne persistano i presupposti per la valutazione ex art. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
Un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti había stipulato con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna un contratto per la progettazione esecutiva relativa alla rifunzionalizzazione di un capannone da adibire ad archivio degli uffici giudiziari. A seguito di contestazioni sull’adempimento, la stazione appaltante aveva risolto il contratto ai sensi dell’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, segnalando la vicenda all’ANAC tramite il “Modello C”. L’Autorità aveva poi avviato il procedimento di annotazione nel Casellario informatico, conclusosi con l’iscrizione a carico del solo capogruppo. Il RTP ha impugnato sia la segnalazione sia il successivo provvedimento di annotazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del termine per la conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo avverso la segnalazione, in quanto atto prodromico ed endoprocedimentale privo di autonoma lesività, richiamando il consolidato orientamento per cui i suoi vizi possono essere fatti valere solo in via derivata impugnando il provvedimento finale.
Nel merito del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ha accolto l’assorbente censura relativa alla violazione del termine di conclusione del procedimento. Richiamando la giurisprudenza ormai consolidata, anche del Consiglio di Stato, ha ribadito la natura perentoria del termine di 180 giorni (270 con la preistruttoria), valorizzando l’ampiezza del termine, la sua collocazione a valle di un procedimento lungo e la natura sanzionatoria dell’iscrizione, che non può restare esposta sine die all’inerzia dell’Autorità.
Nel caso di specie, l’avvio del procedimento risaliva al 22 luglio 2024 e, considerata la sospensione per le memorie difensive dell’operatore, il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro il 17 febbraio 2025. La tesi dell’ANAC, secondo cui il termine sarebbe rimasto sospeso fino a tale data in attesa dei chiarimenti della stazione appaltante, è stata respinta: le repliche non rientrano nelle ipotesi tipiche di sospensione dell’art. 16 del Regolamento. Il provvedimento di annotazione, adottato il 12 marzo 2025, è quindi tardivo e va annullato.
Il TAR ha infine precisato che l’annullamento non esonera l’operatore dall’obbligo dichiarativo verso le stazioni appaltanti in sede di gara, ove il fatto sia ancora rilevante ai sensi dell’art. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, poiché tale obbligo non è limitato all’avvenuta iscrizione nel Casellario.
Nota della Redazione
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