Esecuzione giudicato e commissario ad acta per somme carta docente (TAR Piemonte n. 418 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di esecuzione del giudicato formatosi su sentenze che hanno riconosciuto le somme dovute per la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, è doveroso nominare sin d’ora il Commissario ad acta perché provveda al pagamento entro ulteriori sessanta giorni. All’inerzia consegue la penalità di mora nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina del commissario.

Il Fatto

Numerosi docenti hanno agito dinanzi al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenze del giudice del lavoro che avevano accertato il loro diritto alle somme della carta del docente. I titoli erano stati notificati al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che era rimasto inadempiente.

L’Amministrazione si è costituita opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, tutte assistite dal medesimo difensore, sono state riunite in applicazione del decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, adottato per fronteggiare l’arretrato in questa materia, che rappresenta la quota largamente prevalente del contenzioso del Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato per ciascun ricorso la sussistenza dei presupposti, anche di rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito.

Sulla riunione il Tribunale è esplicito: essa risponde a esigenze di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento, non altera i meccanismi decisionali e non incide sul contenuto delle singole decisioni. La riunione presuppone l’identità di motivazione e dispositivo.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, va ordinato al Ministero di dare esecuzione ai titoli entro sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega; il ricorrente deve comunicargli il proprio codice fiscale entro sette giorni. Il compenso commissariale è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina del commissario. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 per ciascun ricorso, seguono la soccombenza, sono dimidiate ai sensi dell’art. 4 del DM n. 55/2014 e ridotte per la serialità della controversia e per la difficoltà operativa rappresentata dall’Amministrazione; è disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Collegio manda infine alla Segreteria di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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