Ordinanza sindacale sugli orari delle sale gioco annullata per difetto di istruttoria e sproporzionalità (TAR Lombardia n. 2960 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco, il potere del Sindaco deve essere esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità, previa adeguata istruttoria sull’effettiva consistenza degli interessi pubblici confliggenti con quelli imprenditoriali. Il provvedimento che comprime la libertà di iniziativa economica del titolare di autorizzazioni e concessioni, senza un’indagine concreta sui disagi lamentati dai residenti e senza un’attenta ponderazione dei contrapposti interessi, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione del principio di proporzionalità in senso stretto.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare nel Comune di Lodi di licenze per l’attività di sala bingo e di raccolta del gioco tramite apparecchi AWP e VLT, impugnava l’ordinanza sindacale che limitava gli orari di apertura del locale, imponendo dal lunedì al venerdì l’apertura dalle ore 14.00 alle ore 23.00 e nel fine settimana dalle ore 10.00 alle ore 24.00. Il provvedimento, adottato per la tutela dell’ordine pubblico, della quiete pubblica e della salute dei soggetti vulnerabili, faceva seguito a segnalazioni di cittadini per disturbi alla quiete notturna.
La società deduceva l’illogicità e l’irragionevolezza della misura per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, condividendo l’orientamento consolidato in materia, ha ricordato che la regolamentazione degli orari delle sale gioco coinvolge molteplici interessi — imprenditoriale, economico-finanziario, di ordine e sicurezza, di quiete pubblica e di salute — che richiedono un’attenta ponderazione per evitare che il perseguimento di uno di essi comporti il sacrificio sproporzionato degli altri. Il principio di proporzionalità impone che la misura limitativa sia idonea, necessaria e adeguata rispetto al fine pubblico perseguito.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che l’ordinanza era stata adottata a fronte di un esposto e di segnalazioni generiche, senza un’indagine specifica sull’effettiva consistenza dei disagi lamentati dai residenti nelle ore notturne. Era stato effettuato un solo sopralluogo della Polizia Municipale alle ore 19.00, senza un controllo costante nelle diverse fasce orarie e giornate della settimana. La carenza istruttoria risultava quindi evidente, così come l’omesso contemperamento degli interessi contrapposti.
La misura, vietando l’apertura mattutina nei giorni feriali e imponendo la chiusura alle ore 24.00, è stata ritenuta sproporzionata e irragionevole, atteso che le segnalazioni riguardavano esclusivamente le ore notturne e che nessuna verifica era stata compiuta in merito alle diverse fasce orarie di apertura. Il provvedimento ha compresso in misura eccessiva la sfera giuridica della ricorrente, titolare di specifiche autorizzazioni, senza che emergessero elementi concreti a sostegno delle restrizioni imposte.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e salva la facoltà dell’Amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto dei principi enunciati. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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