Foglio di via obbligatorio e sindacato sul giudizio di pericolosità del Questore (TAR Calabria n. 1211 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011 è misura di prevenzione personale di natura cautelare e preventiva, la cui adozione non postula la prova dell’avvenuta commissione di reati. È sufficiente che il Questore individui specifiche e concrete condotte del destinatario dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di fatti penalmente rilevanti e socialmente pericolosi. Il potere questorile è discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica della correttezza del processo logico-valutativo, non potendo il giudice sostituire le proprie autonome scelte a quelle dell’autorità, pena l’assunzione della titolarità del potere. La prognosi di pericolosità, se ragionevole, proporzionata e adeguatamente motivata, è sottratta a censura.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento Cat. II/Antic./2022 del 7.11.2022, con cui il Questore di Catanzaro gli ha ordinato il rimpatrio nel Comune di origine e l’allontanamento dal Comune di Squillace, con divieto di ritorno per tre anni. L’amministrazione ha qualificato l’interessato come soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica, riconducendolo tra coloro che, sulla base di elementi di fatto, devono ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica.
La misura è stata adottata dopo che il ricorrente era stato sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria. Il ricorrente ha dedotto violazione delle garanzie procedimentali, degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011 e eccesso di potere, lamentando l’assenza dei presupposti e il difetto di motivazione, essendo incensurato e avendo assunto un apporto marginale nel procedimento penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando in via preliminare la giurisprudenza secondo cui, per adottare l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, il Questore deve accertare l’inquadrabilità del soggetto in una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e la sua pericolosità per la sicurezza pubblica, come statuito da TAR Piemonte, Sez. I, n. 576 del 2022.
La sentenza ha poi valorizzato il principio espresso da TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2413 del 2022: il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 d.lgs. n. 159/2011 attribuisce al Questore un potere discrezionale di irrogazione della misura nei confronti di soggetti che, sulla scorta di un giudizio prognostico basato su elementi di fatto attuali e concreti, devono ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono beni giuridici come la sicurezza e la tranquillità pubblica. La natura preventiva e cautelare della misura non postula la prova dell’avvenuta commissione di reati, essendo sufficiente l’individuazione di specifiche e concrete condotte dalle quali emerga una significativa probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
Su tale base, il TAR ha ritenuto che dalle emergenze documentali risultasse l’assoggettamento dell’interessato agli arresti domiciliari nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria per il delitto di sfruttamento della prostituzione, con un contributo funzionale all’integrazione della condotta criminale e all’incremento dei fenomeni delinquenziali. Il Collegio ha quindi escluso che la condizione di incensurato e l’apporto ritenuto marginale valessero a inficiare la valutazione amministrativa.
Quanto al perimetro del controllo giurisdizionale, la sentenza ha richiamato il proprio precedente (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 664 del 2026), precisando che, rispetto alla discrezionalità esercitata dall’amministrazione, il giudice deve accertare in modo pieno i fatti e verificare il processo logico-valutativo, ma non può spingersi fino a esprimere autonome scelte, poiché altrimenti assumerebbe la titolarità del potere. Verificate la correttezza, ragionevolezza, proporzionalità e attendibilità delle valutazioni, il sindacato si arresta.
La prognosi di pericolosità posta a fondamento del provvedimento è stata dunque giudicata ragionevole e adeguatamente motivata. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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