Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse con spese compensate (TAR Toscana n. 832 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, non essendo più ravvisabile alcuna utilità concreta ritraibile dal provvedimento richiesto. Il giudice amministrativo dà atto della cessazione della materia del contendere quando la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio e la controparte constituita aderisca a tale dichiarazione. In tale ipotesi, sussistendo la concorde volontà delle parti, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate. La pronuncia è di rito e non implica alcun accertamento sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su minori, hanno impugnato la dotazione organica complessiva dei docenti di scuola primaria della provincia di Firenze adottata dall’Ambito Territoriale presso l’Ufficio Scolastico Regionale, con riferimento all’assegnazione disposta per un istituto comprensivo del comune di Fiesole. Oggetto di contestazione erano anche la motivazione resa dall’amministrazione sulla deroga al minimo di allievi per classe e il diniego di accesso opposto dalla dirigenza scolastica.
I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’amministrazione a consentire l’iscrizione dei figli alla classe prima presso un plesso del Girone, con conseguente costituzione della relativa classe. Nel corso del giudizio, in data 13 marzo 2026, hanno depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. L’Avvocatura erariale ha aderito a tale richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione depositata dai ricorrenti e dell’adesione dell’amministrazione resistente. La sopravvenuta caducazione dell’interesse sostanziale che aveva giustificato l’instaurazione del giudizio priva il ricorso di una condizione dell’azione, rendendo superfluo ogni accertamento sul merito delle censure.
Il Tribunale rileva che, per effetto di tale sopravvenienza, non residua alcun interesse alla pronuncia invocata. La domanda di annullamento e la connessa istanza di condanna non sono più sostenute da una utilità concreta, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Su un piano processuale, la definizione del giudizio consegue a una valutazione oggettiva circa la permanenza dell’interesse alla decisione, che costituisce presupposto indefettibile della stessa. Il venir meno di tale interesse preclude ogni scrutinio di legittimità degli atti impugnati.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale, in conforme adesione alla congiunta richiesta formulata dalle parti. Il regolamento delle spese riflette la concorde volontà delle stesse di addivenire a una definizione non contenziosa della controversia.
Il Tribunale, per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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