Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2088 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il debitore pubblico che non contesti il titolo esecutivo nÉ provi l’avvenuto pagamento resta gravato dall’obbligo di dare esecuzione al giudicato, secondo il principio di cui all’art. 2697 cod. civ.. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La condanna pecuniaria ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta quando il ritardo sia imputabile a un contenzioso seriale che incide sulle capacità organizzative dell’Amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi 1.000,00 euro, oltre accessori. Il titolo era passato in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla cancelleria competente.

La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., nonchÉ il pagamento degli interessi legali a titolo di astreinte per l’eventuale ritardo. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato; essa rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. Il presupposto di ammissibilità è quindi integrato.

Il Tribunale verifica poi i requisiti processuali. Risulta rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e, quanto al deposito, il termine dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. È documentata inoltre la notificazione della sentenza al Ministero, all’indirizzo proprio, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Sul merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha contestato specificamente il titolo esecutivo nÉ la sua idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi vi ha interesse; sussiste pertanto in capo al Ministero l’obbligo giuridico di dare esecuzione al giudicato.

Il Tribunale ordina dunque all’Amministrazione di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. In caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, e senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, secondo l’orientamento espresso da consolidata giurisprudenza amministrativa.

È invece respinta la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Collegio ritiene fatto notorio che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali sia imputabile al contenzioso seriale formatosi sulla medesima questione, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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