Accesso endoprocedimentale tributario e fascicolo di terzi: no all’ostensione (TAR Umbria n. 190 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso agli atti del fascicolo previsto dall’art. 6-bis, comma 3, della legge n. 212/2000, introdotto dal decreto legislativo n. 219/2023, è soggetto alla disciplina generale dell’istituto e resta tutelabile in via autonoma davanti al giudice amministrativo, individuato come giudice dell’accesso dall’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6), cod. proc. amm., non essendo la relativa tutela attratta alla giurisdizione tributaria dall’art. 7-bis dello Statuto del contribuente. Nel merito, l’accesso endoprocedimentale è però circoscritto agli atti del fascicolo posti a base dell’ipotesi di accertamento nei confronti del contribuente destinatario dello schema d’atto e non si estende agli atti di accertamento o ai provvedimenti adottati verso un diverso contribuente. La richiesta di tali ulteriori documenti integra una domanda di accesso difensivo, che esige la puntuale dimostrazione della necessità e del collegamento tra la situazione protetta e il documento richiesto.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’edilizia, dopo una verifica fiscale per i periodi d’imposta 2018 e 2019, riceveva la notifica di un processo verbale di constatazione e, in seguito, di uno schema di atto con cui l’Amministrazione finanziaria contestava l’indeducibilità di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, nell’ambito di un presunto subappalto fittizio.
Nel termine di sessanta giorni, la società presentava le proprie controdeduzioni e chiedeva di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, in particolare della documentazione riguardante lo schema d’atto o l’eventuale avviso di accertamento emesso verso la subappaltatrice. L’Amministrazione riscontrava negativamente l’istanza, ritenendo gli atti di terzi non necessari alla difesa. Seguiva la notifica dell’avviso di accertamento, che confermava integralmente lo schema d’atto. La società impugnava il diniego davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Direzione provinciale: le articolazioni territoriali dell’Agenzia sono mere articolazioni periferiche di un organismo unitario, con la conseguenza che l’erronea evocazione di un ufficio diverso da quello detentore dell’atto resta processualmente irrilevante.
Quanto alla giurisdizione, il Tribunale disattende la tesi dell’inammissibilità del ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. L’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, nel consentire al contribuente di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, ha dato ingresso all’istituto dell’accesso nella fase procedimentale tributaria, con la sua disciplina generale, ove non derogata. L’art. 7-bis si limita a rimettere al giudice tributario i vizi del provvedimento finale derivanti dalla violazione delle norme sulla partecipazione, senza attrarre in toto la tutela dell’accesso. Resta dunque integra la tutela autonoma davanti al giudice amministrativo.
Il Collegio esclude poi la tesi dell’Amministrazione secondo cui il contribuente dovrebbe scegliere tra accesso e controdeduzioni: entrambe le facoltà sono esercitabili, anche contestualmente e all’ultimo giorno utile. Le modifiche normative in itinere, che sostituiscono “ovvero” con “e”, non contraddicono tale lettura.
Nel merito il ricorso è infondato. Gli atti del fascicolo non includono, in linea di principio, lo schema d’atto o l’avviso di accertamento adottati verso un diverso contribuente, trattandosi di atti che appartengono al fascicolo di tale distinto soggetto. La richiesta integra quindi una fattispecie di accesso difensivo, che esige la dimostrazione della necessità (o della stretta indispensabilità, per i dati giudiziari) e del collegamento tra la situazione protetta e il documento richiesto.
Tale onere non è stato assolto: l’istanza si è limitata a una richiesta esplorativa, senza specificare la necessità difensiva della documentazione. Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso non erano presenti nell’istanza rivolta all’Amministrazione, con conseguente carenza del collegamento tra situazione protetta e documento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.