Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2139 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che condanna l’amministrazione scolastica al pagamento di una somma per l’assegnazione della Carta del docente è fondato quando siano state rispettate le formalità di notifica della pronuncia e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che l’ente abbia provveduto né obiettato l’avvenuto pagamento o l’estinzione del credito. Il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo entro sessanta giorni e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta, con facoltà di delega. Gli interessi o la rivalutazione sono dovuti dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 500, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 29/4/2025. Con quel provvedimento era stato ordinato all’ente intimato il pagamento della somma di 1.000 €, mediante emissione di buoni elettronici di spesa di pari valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite.
Il titolo riconosceva il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2022/2023. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli uffici scolastici regionali, costituitisi, non hanno dedotto di avere corrisposto la somma né hanno eccepito fatti estintivi del credito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accerta in via preliminare l’esistenza di un titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Verifica poi il rispetto delle formalità e dei termini di notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice, avvenuta il 13/8/2025, da cui è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996.
Su questa base il ricorso è accolto, in linea con i precedenti della stessa Sezione richiamati nel provvedimento. Il giudice rileva che l’amministrazione, pur costituendosi, non ha contestato l’avvenuto pagamento né ha allegato fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito della ricorrente.
Il Tribunale ordina pertanto all’ente di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando la Carta del docente e accreditandovi l’importo indicato, per gli anni scolastici richiesti, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, e le spese di lite, entro il termine di sessanta giorni.
Per il caso di persistente inadempimento viene nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di subdelega ad altro dirigente del medesimo ufficio. Il commissario è tenuto ad attivarsi su istanza della ricorrente alla vana scadenza del termine e a provvedere in ulteriori sessanta giorni, depositando relazione sugli adempimenti tramite la procedura PAT. Il compenso, se dovuto, è liquidato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei legali antistatari, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in ragione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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