Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2140 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuta formazione del giudicato e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario rimasta inadempiuta. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della pronuncia, legittima il ricorso quando l’ente non provi l’avvenuto pagamento né alleghi fatti estintivi del credito. Il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudice ordinario, è tutelato in sede esecutiva mediante condanna d’ufficio al rilascio della Carta e all’accredito delle somme, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024. Il provvedimento ha ordinato all’amministrazione il pagamento di 1.500 € mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi e spese di lite.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata la pronuncia all’amministrazione scolastica il 17/9/2025, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che l’ente vi abbia dato esecuzione. Di qui il ricorso davanti al TAR Sicilia, con costituzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e degli uffici scolastici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del giudicato formatosi sulla sentenza azionata e dalla verifica delle condizioni processuali. La pronuncia contiene una condanna pecuniaria a carico dell’amministrazione ed è divenuta definitiva. Sono state rispettate le formalità e i termini di notifica, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

L’amministrazione, costituendosi, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. Tale condotta processuale consolida i presupposti dell’ottemperanza, poiché l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’ente debitore.

Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, in coerenza con i precedenti della stessa Sezione. Il Tribunale ordina al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, mediante rilascio della Carta del docente e accredito dell’importo indicato, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, e spese di lite.

All’ente è assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento è nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale dovrà attivarsi su istanza di parte entro ulteriori 60 giorni e riferire al Tribunale sugli adempimenti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore dei legali antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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