Accertato il silenzio-inadempimento sul riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero (TAR Lazio n. 14171 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo di formazione o abilitazione conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea e la scadenza del relativo termine procedimentale sono condizioni necessarie e sufficienti per ritenere integrato l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento è pari a quattro mesi, desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007. La sua inutile scadenza, senza l’adozione di un provvedimento espresso, integra il silenzio-inadempimento, con conseguente obbligo del giudice di ordinare all’Amministrazione di provvedere e di nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso del titolo di Specialista in Assistenza ai Bisogni Specifici di Sostegno conseguito in Spagna, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento del titolo abilitante, ai fini dell’esercizio della professione di docente. Decorso infruttuosamente il termine di conclusione del procedimento, la stessa adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione e l’ordine di provvedere sulla domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricordato che l’autorità competente a pronunciarsi sul riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea è individuata dall’art. 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
La sentenza ha quindi precisato che, per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati: la domanda era stata presentata in data 20 giugno 2025 e l’Amministrazione non si era ancora pronunciata.
Quanto al termine procedimentale, il Tribunale ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, il quale stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, termine che, sommato a quello di trenta giorni previsto dal comma 2 per l’accertamento della completezza della documentazione, approda a un massimo di quattro mesi.
Alla luce della scadenza di tale termine, senza che fosse stato adottato il provvedimento finale espresso, il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il silenzio-inadempimento. Ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza entro il termine di 120 giorni, tenuto conto della natura “di massa” dei procedimenti, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inadempienza, un commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, che avrebbe dovuto provvedere nel termine di 90 giorni.
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Nota della Redazione
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