Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Veneto n. 1332 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di costituire in favore dei docenti a tempo determinato la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condanna l’amministrazione a dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, si nomina commissario ad acta un dirigente della stessa struttura ministeriale debitrice, con facoltà di subdelega, senza liquidazione di compenso. Le posizioni già integralmente soddisfatte determinano la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

I ricorrenti sono docenti che hanno prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del Tribunale di Venezia il Ministero era stato condannato a costituire in loro favore, con le modalità del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la Carta elettronica del docente, mediante accreditamento delle somme dovute.

Passata la sentenza in giudicato, i docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza. Nelle more, alcuni hanno ottenuto l’integrale accredito; per i restanti l’amministrazione è rimasta inadempiente o ha accreditato solo parte di quanto dovuto. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il presupposto del giudizio di ottemperanza. Rileva che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’amministrazione. Risultano quindi integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Sul piano preliminare, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere per i ricorrenti che hanno ricevuto l’integrale accredito delle somme spettanti. Per costoro viene meno l’interesse all’esecuzione, essendo stato soddisfatto l’obbligo dedotto in giudizio.

Per le restanti posizioni, il ricorso è ritenuto fondato. Il Collegio osserva che non è contestato l’inadempimento, anche solo parziale, dell’amministrazione rispetto al titolo. Non assume rilievo dirimente la circostanza che alcuni accreditamenti siano intervenuti in modo incompleto, poiché l’obbligo esecutivo riguarda l’intero importo determinato nella sentenza azionata.

Il Tribunale condanna pertanto l’amministrazione a dare esecuzione al giudicato, costituendo la Carta elettronica e accreditando le somme indicate nel ricorso, come determinate nel titolo e aggiornate in ragione degli eventuali pagamenti parziali già effettuati. Il termine per l’adempimento è di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Decorso inutilmente tale termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di subdelegare gli adempimenti ad altro dirigente dello stesso Ministero. Al commissario è assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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