Carta docente e ottemperanza al giudicato (TAR Toscana n. 1109 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto del docente alla carta docente e condannato l’Amministrazione alla relativa attribuzione, accoglie il ricorso quando dall’esito istruttorio non risulti l’esecuzione del titolo. All’Amministrazione inadempiente va ordinata l’esecuzione integrale entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Prato, sezione lavoro, con la sentenza n. 211 del 14 giugno 2024, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici indicati in domanda, nell’importo annuo di € 500,00. Ha quindi condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro equipollente, assicurando l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale emittente il 27.09.2024. Notificata all’Amministrazione il 17.06.2024, ha visto decorrere il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La creditrice ha quindi convenuto il Ministero davanti al TAR, chiedendo l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito, pur essendo il ricorso notificato il 26.11.2024 tramite PEC all’Avvocatura distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del ricorso e la completezza del contraddittorio. La notifica all’indirizzo PEC dell’Avvocatura distrettuale, estratto dai pubblici registri, è stata ritenuta valida ai fini della costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che tuttavia è rimasta contumace.
Nel merito, il Tribunale ha accertato che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione del titolo giudiziale. L’Amministrazione, destinataria dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza del giudice del lavoro, non ha dimostrato di aver adempiuto. Il ricorso per ottemperanza è quindi fondato e va accolto.
Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio ha tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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