Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Puglia n. 404 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. A fondamento di tale esito processuale vige il principio dispositivo, in base al quale il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire e deve rispettare la volontà del ricorrente che dichiara di non avere più interesse alla decisione. La declaratoria di improcedibilità consegue quindi alla sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, quale condizione dell’azione da valutarsi con riguardo al momento della pronuncia.

Il Fatto

Il ricorrente, quale Presidente di un’associazione, aveva impugnato dinanzi al TAR l’ordinanza con cui il Comune lo aveva diffidato a demolire opere abusive e a ripristinare lo stato dei luoghi. L’atto impugnato, risalente al gennaio 2021, era stato notificato all’interessato all’inizio di febbraio dello stesso anno. Con il ricorso, iscritto nel registro generale nel 2021, il ricorrente aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza comunale e di ogni atto consequenziale, con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti. L’amministrazione comunale non si era costituita in giudizio.

La Motivazione del TAR

Il Collegio ha dato atto che, con atto depositato in giudizio, il ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. All’udienza di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione proprio sulla base di tale dichiarazione e senza che fosse stata sollevata alcuna ulteriore questione dalle parti.

Il TAR ha richiamato, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di un’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può spingersi all’esame del merito della controversia. La citata giurisprudenza, cui il Collegio ha aderito, fonda tale conclusione sul principio dispositivo: la valutazione circa la permanenza dell’interesse ad agire è rimessa alla parte, la cui volontà di non proseguire il giudizio deve essere rispettata dal giudice, che non può sostituirsi ad essa in tale valutazione.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Con riferimento alle spese di lite, il Collegio ha disposto che nulla è dovuto attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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