Legame parentale e rischio infiltrativo nell’interdittiva antimafia (Cons. Stato n. 1109 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio prognostico di permeabilità mafiosa dell’impresa può fondarsi sul legame parentale tra la vecchia gestione controindicata e la nuova compagine societaria quando il capitale sociale resta integralmente nella disponibilità della medesima famiglia. La revoca del sequestro preventivo per il venir meno dei presupposti dell’art. 321 cod. proc. pen. non elide il quadro indiziario, che il giudice penale ha espressamente tenuto fermo. Le misure di self-cleaning coeve o successive al provvedimento interdittivo non ne dimostrano il difetto di attualizzazione, perché non erano valutabili al momento della sua emanazione. Il sindacato del giudice amministrativo si arresta alla verifica dello standard del “più probabile che non”.

Il Fatto

Una società attiva nel settore dei lavori pubblici è stata attinta da informativa antimafia della Prefettura di Napoli nel giugno 2023, poi confermata nel gennaio 2024 all’esito di istanza di aggiornamento. L’impianto indiziario ruota attorno alla posizione dell’allora amministratore unico, coinvolto in un procedimento penale per reati-spia e destinatario di misura cautelare interdittiva, nonché al sequestro preventivo finalizzato alla confisca successivamente revocato.

La società ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Campania, deducendo una serie di sopravvenienze: l’avvicendamento nella governance, il dissequestro, l’adozione di un modello organizzativo ex legge n. 231/2001 e il massimo rating di legalità. Il TAR ha respinto ricorso e motivi aggiunti. Propone appello la società; il Ministero dell’interno resiste.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta i primi tre motivi in modo unitario. Il compendio prefettizio ha forte pregnanza sintomatica: l’ex amministratore unico ha consentito a esponenti del clan di impiegare nel circuito societario ingenti somme di provenienza illecita, con condotte contestate dal 2015 al 2019. La revoca del sequestro risponde a mere ragioni tecniche legate all’art. 321 cod. proc. pen.: il GIP ha tenuto ferme le valutazioni di gravità indiziaria.

Il passaggio centrale riguarda il legame parentale. La Corte osserva che la compagine sociale resta in via totalitaria riconducibile alla famiglia dell’ex amministratore e che il vincolo di filiazione è vieppiù pregnante per la giovane età dei nuovi soci. La cessione delle quote con atto di liberalità e le dimissioni formali non interrompono la continuità sostanziale del controllo. Il giudice della prevenzione aveva già affermato la non occasionalità dell’agevolazione mafiosa e la spiccata permeabilità del gruppo familiare.

La Corte valorizza inoltre il decreto della Corte di appello di Napoli del 16 luglio 2025. Quel giudice, pur riformando il decreto di rigetto per l’eccessiva sottovalutazione delle misure di bonifica, ha tenuto fermo il giudizio critico sul quadro indiziario e ha concesso il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 ravvisando il pericolo di infiltrazione. La concessione della misura collaborativa conferma, non smentisce, il rischio.

Sul quarto motivo, il provvedimento confermativo passa in rassegna le sopravvenienze e le disattende motivatamente, enfatizzando l’invarianza dell’assetto proprietario. Le ulteriori misure di self-cleaning sono coeve o successive all’emanazione dell’atto: il mutamento di natura sociale, la revisione del modello e il rinnovo degli organi non erano valutabili allora. La censura per difetto di attualizzazione è quindi confutata.

Quanto all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, la doglianza è scarsamente argomentata e la prospettiva sistemica del giudice della prevenzione non è stata patrocinata nel gravame. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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