Astreinte rifiutata per la lenta esecuzione del giudicato sulla Carta docente (TAR Piemonte n. 1287 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e nomina, per il caso di persistente inerzia, il commissario ad acta. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando, oltre alla nomina del commissario, sussistano le altre ragioni ostative elaborate dall’Adunanza Plenaria con riferimento alla specialità del debitore pubblico. Assume rilievo, in particolare, la riconducibilità del ritardo all’eccezionale mole di contenzioso seriale e la natura non sostentativa del beneficio, che si configura come incentivo eventuale e di impiego facoltativo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 2523/2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo complessivo di euro 2.000, oltre interessi legali, per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Non è contestata l’omissione dell’adempimento.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di accreditare sulla carta elettronica le somme liquidate, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso commissariale è stato considerato compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Diversa è stata la sorte della domanda di penalità di mora. Il Collegio l’ha respinta in primo luogo in ragione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Nel merito ha richiamato l’insegnamento del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità del debitore pubblico, affianca al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Tali ragioni sono state ravvisate, in concreto, nell’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio della Carta elettronica del docente e nella natura del beneficio, che, per la modestia dell’ammontare e la finalità di sostegno alla formazione continua, non costituisce mezzo di sostentamento ma incentivo eventuale e di impiego facoltativo. Il Collegio ha aderito all’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 18 maggio 2026, n. 2489, e le sentenze ivi richiamate).
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55, soggette a dimidiazione e ridotte in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative rappresentate dalla Difesa erariale. Il Collegio ha disposto la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario e ha mandato alla Segreteria la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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