Carta docente e ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 471 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente, l’amministrazione intimata è tenuta a dare esecuzione al titolo entro il termine fissato dal giudice amministrativo. L’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esonera dall’onere di apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza, con i necessari adattamenti dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non può giustificare l’inerzia invocando la competenza di altro organo del medesimo Ministero, poiché l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento o di trasmettere gli atti all’organo competente. All’accoglimento consegue la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici indicati in domanda, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione lo strumento o altro equipollente, oltre interessi e rivalutazione.
Formatosi il giudicato, il docente ha proposto ricorso al TAR Abruzzo per l’ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione del titolo. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione resistente. Ha inoltre accertato l’avvenuto superamento del termine dei 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Il TAR ha confermato il proprio orientamento, richiamando una propria precedente pronuncia. Ha ricordato che la norma sui termini di esecuzione, calibrata sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti. In particolare, poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce che ai fini dell’ottemperanza non è necessaria la formula esecutiva, non può trarsi argomento dall’assenza di spedizione in forma esecutiva.
Il Tribunale ha poi respinto l’eccezione dell’amministrazione fondata sulla competenza di altro organo del medesimo Ministero. Ha richiamato l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. L’inerzia non può dunque essere giustificata facendo valere la competenza altrui.
Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Ministero deve procedere all’esecuzione della sentenza, accreditando le somme relative alla carta elettronica del docente, con accessori, entro 60 giorni. Per il caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con ulteriore termine di 60 giorni; le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale antistatario. Il Collegio ha escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ed ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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