Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 158 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e ordina la piena esecuzione del titolo, assegnando all’ente un termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inerzia dell’amministrazione integra inottemperanza rilevante ai fini dell’ottemperanza. In caso di persistente inadempimento il Tribunale nomina commissario ad acta, individuandolo nel Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 822/2025 con cui il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato. Si tratta della c.d. carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, avente destinazione vincolata.

La sentenza, notificata ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. e passata in giudicato, non è stata eseguita dall’amministrazione. Il ricorrente ha quindi depositato ricorso per l’integrale ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese sostanziali sul punto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’accertamento del titolo: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente. Su tale presupposto verifica il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, condizione cui il ricorso all’ottemperanza è subordinato.

Esaurito il termine, il Collegio esamina il comportamento dell’amministrazione. La documentazione in atti e le difese svolte comprovano che il Ministero non ha dato esecuzione al titolo azionato. L’inerzia, priva di giustificazione, integra il presupposto dell’inottemperanza.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero resistente e ordina, ai sensi degli art. 112 e ss. cod. proc. amm., la piena ed integrale esecuzione della sentenza mediante la messa a disposizione dell’importo dovuto in favore del ricorrente. Il termine per adempiere è fissato in sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, su istanza di parte attestante il perdurante inadempimento, provvederà entro i successivi sessanta giorni, compiendo gli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La Segreteria è incaricata delle comunicazioni, anche al commissario nominato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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