Ottemperanza al giudicato: improcedibile la domanda, difetto di giurisdizione sull’incarico (TAR Lazio n. 14796 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza al giudicato è improcedibile quando l’Amministrazione ha compiutamente eseguito il comando giudiziale, garantendo all’interessato il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione e non arrestandosi a un mero simulacro di esecuzione. L’ottemperanza impone di verificare l’esatto adempimento nel quadro del giudicato, enucleandone il contenuto sulla base della sequenza petitum, causa petendi, motivi e decisum. Resta estranea al perimetro del giudicato l’attribuzione degli incarichi successivi all’assunzione: la relativa controversia, attenendo all’inquadramento giuridico ed economico nel rapporto di lavoro contrattualizzato, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di Roma Capitale, aveva vittoriosamente impugnato la graduatoria finale di una procedura di progressione tra le aree, nel profilo di Funzionario della Polizia Locale, contestando l’erroneo punteggio attribuitogli per l’esperienza pregressa. Il TAR Lazio, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, aveva accolto il ricorso, annullando la clausola e la graduatoria nei limiti di interesse e imponendo all’Amministrazione di rideterminare il punteggio.

In esecuzione del giudicato, Roma Capitale aveva inserito il ricorrente tra i vincitori, disponendone l’assunzione con decorrenza giuridica ed economica dal 16 luglio 2024, stessa data degli altri vincitori. Un primo provvedimento attribuiva al ricorrente l’incarico di Responsabile di attività di reparto con decorrenza dal 16.07.2024. Una successiva determinazione del 23.02.2026, però, rettificava la decorrenza dell’incarico, postponendola alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza, deducendo la violazione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta due questioni distinte. Quanto alla domanda di ottemperanza, rileva che Roma Capitale ha effettivamente eseguito le sentenze: ha corretto il punteggio, inserito il ricorrente tra i vincitori, disposto l’assunzione e riconosciuto la stessa decorrenza degli altri vincitori. I provvedimenti di esecuzione non risultano revocati né sospesi. L’interesse oppositivo è stato pienamente realizzato.

La verifica dell’esatto adempimento va condotta nello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato della sentenza, con un’attività di interpretazione del giudicato basata sulla sequenza petitum, causa petendi, motivi e decisum. L’Amministrazione, pur nel silenzio della sentenza, ha doverosamente garantito al ricorrente lo stesso trattamento degli altri vincitori, evitando che divenisse vincitore “aggiunto”. La domanda di esecuzione è dunque improcedibile.

Quanto al provvedimento del 23.02.2026, il Tribunale esclude la configurabilità di un’elusione del giudicato. Tale vizio richiede che la P.A. eserciti la medesima potestà pubblica già esercitata illegittimamente, in contrasto con un obbligo puntuale e vincolato desumibile dalla sentenza. Nel giudizio sulla procedura di progressione non si era mai discusso dell’assunzione né dell’inquadramento, sicché dal dictum non è ricavabile alcun precetto sullo specifico incarico conteso.

Il Tribunale rileva inoltre che tutto ciò che resta a valle del provvedimento di assunzione rientra nella materia dei diritti dei lavoratori, sottratta alla giurisdizione amministrativa. La questione riguarda, a ben vedere, l’inquadramento giuridico ed economico dei vincitori, mentre la decorrenza dell’incarico specifico resta un elemento marginale. Occorrerà accertare davanti al Giudice ordinario se l’inquadramento garantito dal 16.07.2024 sia corretto. La declaratoria di difetto di giurisdizione non comprime l’effettività della tutela, consentendo al ricorrente di beneficiare del giudice preposto ai diritti dei lavoratori. Le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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