Violazione dell’anonimato nella prova pratica concorsuale per uso di penna rossa (TAR Lazio n. 13498 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici, l’utilizzo promiscuo di penne di colore diverso nella redazione dell’elaborato della prova scritta o pratica integra una condotta idonea a rendere riconoscibile l’autore e, pertanto, legittimamente determina la non valutazione della prova per violazione del principio dell’anonimato, anche quando la lex specialis non contempli un espresso divieto di impiego di più colori. Le prescrizioni operative che impongono l’uso esclusivo della penna nera e il divieto di apporre segni suscettibili di rendere identificabile l’elaborato costituiscono attuazione delle regole poste a tutela dell’imparzialità della selezione. Nei concorsi pubblici non è dovuta al candidato alcuna preventiva contestazione dell’esito negativo della prova, essendo la graduatoria finale il provvedimento che sancisce i risultati della procedura; in ogni caso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, la mancata comunicazione non comporta l’annullamento del provvedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
Un candidato al concorso per il reclutamento del personale docente di cui al DDG n. 3059/2024, classe di concorso A020 (fisica), regione Puglia, aveva superato la prova scritta ed era stato ammesso alla prova orale, composta da un colloquio e da una prova pratica. All’esito della correzione, la Commissione giudicatrice non aveva valutato l’elaborato della prova pratica, ritenendo che il candidato avesse violato il principio dell’anonimato per avere utilizzato sia la penna nera sia quella rossa.
Il candidato, venuto a conoscenza dell’esclusione soltanto a seguito di un’istanza di accesso agli atti, impugnava i provvedimenti escludenti e gli atti conseguenti, deducendo la violazione del principio del contraddittorio, l’illegittima applicazione della regola dell’anonimato e l’assenza di un divieto espresso nel bando. In via subordinata, chiedeva il riconoscimento del diritto all’inserimento in graduatoria ovvero la rinnovazione della valutazione della prova.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo i motivi congiuntamente infondati. In punto di violazione del principio dell’anonimato, il Collegio ha rammentato che l’avviso dell’USR Puglia del 3 giugno 2025 aveva imposto ai candidati di munirsi di penna nera e che la Commissione, in apertura di prova, aveva ribadito l’obbligo di utilizzare esclusivamente la penna nera fornita e il divieto di apporre segni, scritte o altri elementi idonei a rendere riconoscibile l’elaborato.
La prova del ricorrente, contraddistinta dal codice n. 11, presentava, oltre alla stesura in penna nera, marcate sottolineature in penna rossa, utilizzata anche per cerchiare cifre e apporre visti o punti interrogativi. La Commissione aveva ritenuto tale modalità redazionale un indice di agevole riconoscibilità dell’autore, disponendo all’unanimità la non valutazione dell’elaborato e l’attribuzione del punteggio pari a zero, necessaria per il calcolo automatico della media della prova orale.
Il Collegio ha escluso che la mancata previsione nel bando del divieto di usare penne di colori diversi valga a rendere legittima la condotta: le regole poste a tutela dell’anonimato e dell’imparzialità della selezione impongono infatti di evitare qualsiasi elemento che possa rendere identificabile l’autore dell’elaborato, a prescindere da una specifica comminatoria nella lex specialis.
Quanto alla lamentata omessa comunicazione della mancata valutazione della prova, il TAR ha ritenuto che nessuna comunicazione individuale fosse dovuta, operando nei concorsi pubblici il principio per cui solo la graduatoria finale costituisce il provvedimento idoneo a sancire gli esiti della procedura selettiva. In ogni caso, ha aggiunto il Collegio, anche a voler ipotizzare un vizio procedimentale, la determinazione assunta dalla Commissione non avrebbe potuto essere diversa da quella adottata, con conseguente applicazione del regime di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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