Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 5600 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario e fissa il termine per l’esecuzione. Qualora il titolo attribuisca un beneficio economico fruibile entro un termine e questo sia decorso per l’inerzia dell’amministrazione, l’obbligo di esecuzione si converte nell’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’amministrazione non può invocare il proprio contegno omissivo per sottrarsi all’adempimento, né l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa costituiscono legittimo impedimento. Il commissario ad acta è nominato sin d’ora per l’ipotesi di perdurante inerzia. La misura delle astreintes è rimessa alla valutazione di equità del Collegio.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 20.2.2026. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica del 20.10.2025 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Chiede quindi la condanna al pagamento, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il gravame fondato. Richiamato l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., verifica la sussistenza dei presupposti processuali: risultano rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione in data 20.10.2025 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio affronta poi il profilo più delicato: il termine di due anni dalla pubblicazione della pronuncia per la fruizione del beneficio. Ove tale termine sia decorso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione è duplice: la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
In accoglimento della domanda, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega ad altro funzionario del proprio ufficio. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.