Esecuzione della sentenza sulla carta docente per il giudice ordinario (TAR Lazio n. 9432 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo, essendo limitata all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza possibilità di integrazione o di nuovi accertamenti di merito. A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare la corretta esecuzione della pronuncia. In caso di inerzia, il giudice accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a provvedere, nominando fin da subito un commissario ad acta che opererà in caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuirle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2023/2024, per un importo di € 500,00, oltre accessori. L’Amministrazione, tuttavia, aveva provveduto soltanto al pagamento delle spese di giudizio, senza dare esecuzione all’obbligo principale di attribuzione del beneficio.
La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione delle misure necessarie per la conformazione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. consente l’azione di ottemperanza anche per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
La giurisprudenza richiamata dal Collegio ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro: tale giudizio è limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza passata in giudicato, senza possibilità di integrazione né di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva allegato l’inadempimento dell’Amministrazione, che però non aveva fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza. Il TAR ha quindi applicato il principio, consolidato in materia di onere della prova tra debitore e creditore, secondo cui spetta all’Amministrazione dimostrare di aver correttamente adempiuto.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con condanna del Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio ha altresì nominato fin da ora un commissario ad acta – individuato nel Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente – che, con facoltà di delega, provvederà in via sostitutiva entro i successivi 90 giorni in caso di perdurante inadempimento.
Il TAR ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta della parte ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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