Impugnazione illegittima per delibera CSM senza lesione diretta (TAR Lazio n. 4884 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La risoluzione con cui il Consiglio Superiore della Magistratura fornisce ai dirigenti degli uffici giudiziari le indicazioni per la definizione del programma lavorativo dei magistrati onorari confermati, in attuazione dell’art. 29-bis del D.Lgs. n. 116/2017, ha natura di atto meramente interpretativo, privo di efficacia lesiva diretta e immediata. Consegue l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, atteso che la concreta determinazione dell’impegno orario e l’effettiva incisione sulle situazioni giuridiche soggettive competono ai provvedimenti dei dirigenti degli uffici. La natura inderogabilmente temporanea dell’incarico onorario e la sua non riconducibilità a un rapporto di pubblico impiego (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 116/2017) escludono, altresì, la possibilità di parificare la posizione del magistrato onorario a quella del magistrato togato, reclutato per pubblico concorso, sicché le relative questioni di legittimità costituzionale si palesano manifestamente infondate.

Il Fatto

Un gruppo di magistrati onorari, stabilizzati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 116/2017 e in servizio in regime non esclusivo, ha impugnato la delibera del Plenum del CSM del 21 maggio 2025 e gli atti conseguenti, inclusa la circolare del MEF, con cui è stata data attuazione alla legge n. 51/2025. La nuova disciplina introduce per i non esclusivisti un compenso annuo ridotto, un orario massimo di sedici ore settimanali, la rivalutazione quadriennale dell’idoneità e l’iscrizione alla gestione separata INPS. I ricorrenti hanno dedotto la violazione del legittimo affidamento, dell’art. 3 Cost. e dei principi di parità di trattamento di matrice eurounitaria, chiedendo anche l’annullamento degli atti e il riconoscimento del trattamento economico previgente.

La Motivazione della Corte

Il TAR, nel dichiarare inammissibile il ricorso per carenza d’interesse, ha preliminarmente ricostruito la natura giuridica degli atti consiliari impugnati, qualificandoli alla stregua di risoluzioni e circolari. Ha osservato che tali atti, lungi dall’avere portata normativa, costituiscono mere indicazioni per i dirigenti degli uffici, ai quali la legge riserva il compito di definire il programma lavorativo dei magistrati onorari. Pertanto, è il provvedimento del dirigente a incidere concretamente sulla posizione giuridica del ricorrente, difettando la delibera del CSM del carattere di lesività immediata e diretta.

Nel merito, il Collegio ha comunque escluso l’illegittimità della disciplina, richiamando la consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui il reclutamento per concorso pubblico degli “esclusivisti” rispetto alla natura temporanea e non impiegatizia dell’incarico onorario. Ha ritenuto, quindi, non sovrapponibili le due categorie di magistrati e non applicabile la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE), non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento illegittima.

Quanto alla prospettata violazione del diritto dell’Unione, il TAR ha escluso che una differenza retributiva complessiva annua di circa mille euro possa costituire una violazione grave e manifesta, tanto più considerando la facoltà dei non esclusivisti di esercitare la professione forense. In merito alle questioni di legittimità costituzionale, il Tribunale ha infine rilevato che la carenza d’interesse, fondante l’inammissibilità, costituisce un limite preclusivo alla rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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