Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2027 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore di un provvedimento giurisdizionale esecutivo può ottenere la condanna dell’Amministrazione all’adempimento una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. Il giudice amministrativo accerta il diritto all’esecuzione e fissa il termine per l’adempimento; per il caso di persistente inottemperanza nomina un commissario ad acta quale organo ausiliario. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.
Il Fatto
La ricorrente agisce dinanzi al TAR per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto all’ottenimento della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2018/2019 e aveva condannato l’Amministrazione a metterla a disposizione.
La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione. Notificata all’Amministrazione il 7 aprile 2024, non è stata seguita da alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha domandato al TAR l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il Collegio rileva che la sentenza posta a fondamento della domanda è stata notificata all’Amministrazione in data 7 aprile 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del giudice del lavoro.
Il ricorso per ottemperanza è stato ritualmente notificato il 31 ottobre 2025. Risulta quindi inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito.
La domanda va pertanto accolta e l’Amministrazione condannata, non risultando nel frattempo alcuna ottemperanza, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, organo ausiliario del giudice. Egli porrà in essere, a semplice richiesta della parte, tutti gli atti necessari all’esecuzione entro i sessanta giorni successivi alla richiesta.
Il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, nella misura di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.