Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 46 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo che accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo ne dichiara l’inottemperanza e ordina la completa esecuzione del giudicato. Il diritto del docente al beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto dal giudice ordinario, integra un obbligo di fare che l’Amministrazione è tenuta a soddisfare. Decorso inutilmente il termine assegnato, va nominato un Commissario ad acta. La mancata contestazione dell’inadempimento consolida l’accoglimento del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta e dichiara il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso.
Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il titolo è passato in giudicato ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il giudizio di ottemperanza. Ha verificato in via preliminare la sussistenza del titolo esecutivo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio.
La pretesa della ricorrente risulta adeguatamente documentata. L’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Tale difetto di contestazione conferma l’inadempimento e consolida l’accoglimento.
Il giudice ha pertanto condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Decorso inutilmente tale termine, la nomina del Commissario ad acta è stata disposta in via anticipata, con l’incarico di adottare ogni atto necessario all’assolvimento del mandato. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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