Landfill mining: estrazione dalla discarica è nuova produzione di rifiuti (TAR Lombardia n. 76 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di landfill mining, priva di disciplina specifica, è regolata dalla disciplina generale in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 177 ss. d.lgs. 152/2006. L’estrazione di rifiuti già abbandonati in discarica fa sorgere un nuovo trattamento e rende l’estrattore produttore di rifiuti ai sensi degli artt. 183, lett. f, e 184, comma 5, d.lgs. 152/2006, tenuto a classificarli secondo la normativa vigente al momento dell’estrazione. I rifiuti che, riclassificati, risultino pericolosi non possono essere trattati nell’impianto autorizzato per soli rifiuti non pericolosi. Essi possono però essere reimmessi nella stessa vasca da cui sono stati estratti, perché il gestore conserva il titolo pregresso acquisito, mentre i nuovi conferimenti esterni restano ammessi solo se non pericolosi.
Il Fatto
La ricorrente gestisce nel Comune di Bedizzole una discarica di rifiuti non pericolosi di tipo “Fluff”, articolata in tre vasche. La vasca A, esaurita dal 2003 e sigillata, ha concluso la gestione post operativa nel 2024. Nel maggio 2022 la società ha presentato alla Provincia di Brescia un’istanza di provvedimento autorizzativo unico ex art. 27 bis d.lgs. 152/2006 per un progetto di landfill mining su quella vasca, che prevede estrazione, trattamento meccanico, recupero delle frazioni utili e ricollocazione degli inerti non recuperabili, con nuovi conferimenti esterni.
Il PAU è stato rilasciato con atto dirigenziale n. 3742 del 13.11.2024. La ricorrente ha impugnato le sole prescrizioni di pag. 24, che impongono di sottoporre i rifiuti estratti ad analisi chimica di classificazione, di verificarne il contenuto di POPs e di accertarne l’eventuale pericolosità, vietando la gestione nell’impianto in progetto dei rifiuti pericolosi o con POPs oltre i limiti dell’allegato IV del regolamento POPs. Si sono costituite in giudizio la Provincia e ARPA Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da un dato pacifico: il landfill mining non ha una disciplina specifica, quindi si applicano gli artt. 177 ss. d.lgs. 152/2006. Su questa base risolve la questione centrale, cioè se i rifiuti classificati come non pericolosi oltre vent’anni prima debbano essere riclassificati con la normativa attuale una volta estratti.
La risposta è affermativa. I rifiuti abbancati sono smaltiti da tempo e non richiedono ulteriore trattamento. Ma l’estrazione fa sorgere di nuovo la necessità di trattare rifiuti già esistenti: il momento della produzione coincide con l’estrazione dal bacino. L’estrattore è dunque produttore di rifiuti e, come tale, è tenuto alla classificazione secondo la disciplina vigente. Irrilevante che il trattamento sia una semplice separazione meccanica: qualunque trattamento imposto dalla reimmissione in circolazione rende l’estrattore produttore.
Da qui le conseguenze. Se i rifiuti risultano non pericolosi, nulla quaestio. Se risultano pericolosi, non possono essere trattati nel nuovo impianto, autorizzato per soli rifiuti non pericolosi: il trattamento potrà avvenire solo in un impianto specificamente autorizzato, previa valutazione dei rischi. Non rileva che i presidi ambientali dell’impianto siano idonei anche ai rifiuti pericolosi: ciò agevola l’ottenimento dell’autorizzazione, ma non consente di prescinderne.
Il Tribunale accoglie però la doglianza sulla reimmissione nella vasca A. I rifiuti pericolosi possono tornare nella stessa vasca da cui sono stati estratti, perché si ripristina lo status quo ante già autorizzato: essi non sono modificati dall’estrazione e non diventano più pericolosi di quanto fossero. Il gestore conserva un titolo pregresso acquisito, non perso per effetto dell’estrazione e della reimmissione, in linea con il ricollocamento obbligatorio in situ previsto dalle NTA del PRGR. Irrilevante la possibile alterazione chimico-fisica intervenuta durante la giacenza. Diverso è il caso dei rifiuti esterni, per i quali difetta il titolo pregresso: possono essere conferiti solo se non pericolosi.
Il PAU è quindi annullato solo nella parte in cui vieta di reimmettere nella vasca A i rifiuti estratti che, riclassificati, risultino pericolosi. Le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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