Carta docente obbligo ottemperanza giudicato giudice lavoro TAR (TAR Sicilia n. 108 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’esecuzione del giudicato formatosi anche su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, ove l’amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione nel termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio. Il TAR ordina all’amministrazione di provvedere all’integrale pagamento nel termine di sessanta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. Il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per alcuni anni scolastici, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dei corrispondenti buoni elettronici di spesa.

Il titolo non era stato eseguito spontaneamente dall’amministrazione, che si è costituita in giudizio. I ricorrenti hanno quindi chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, dalla documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. In particolare, risulta provato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato in atti, nonché l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Per l’effetto, il ricorso è stato accolto e l’amministrazione è stata condannata a provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

In caso di inutile decorso di tale termine, il TAR ha previsto l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, con attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; che il commissario deve depositare atti e documenti tramite la procedura P.A.T.; e che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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