Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta del docente (TAR Abruzzo n. 512 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente, l’Amministrazione è tenuta all’esecuzione entro il termine fissato dal giudice. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, si applica al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti, non essendo richiesta l’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’inerzia non è giustificabile invocando la competenza di altro organo del medesimo Ministero, perché il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241 del 1990. Decorso inutilmente il termine, va nominato il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che riconosceva il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, in relazione a specifici anni scolastici. Ottenuto il titolo, la parte ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione del giudicato rimasto inadempiuto da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio. La causa è stata discussa e decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. È risultato superato il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Il Tribunale ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso in numerose sentenze su questioni analoghe, tra cui la sentenza n. 267 del 2025.
Quanto all’applicabilità della norma alla materia dell’ottemperanza, il Collegio ha osservato che il termine in questione è calibrato sul processo civile, ma è stato ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza con gli opportuni adattamenti, come affermato dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 1772 del 2015 e dalla Sez. IV n. 2654 del 2014. In particolare, il riferimento al titolo esecutivo va letto tenendo conto che, ai fini dell’ottemperanza, non è necessaria la spedizione in forma esecutiva, perché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. lo esclude espressamente.
Il Collegio ha poi respinto l’argomento difensivo fondato sulla competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale, ove competente, ovvero trasmette gli atti all’organo competente. L’organo intimato non può quindi giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di un diverso ufficio.
Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Ministero deve accreditare le somme relative al bonus in favore della ricorrente sul conto della carta elettronica del docente, con accessori come per legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara. Il Collegio ha escluso le penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese, liquidate in cinquecento euro oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario. Disposta la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.