L’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della graduatoria finale (TAR Lazio n. 12730 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso l’esclusione da una procedura concorsuale quando, in corso di giudizio, venga approvata la graduatoria finale di merito e tale atto conclusivo non sia impugnato con ricorso per motivi aggiunti. La graduatoria di approvazione, essendo atto autonomamente lesivo, determina la perdurante efficacia del provvedimento conclusivo, con la conseguenza che la generica e anticipata impugnazione della graduatoria non ancora adottata non può ovviare alla mancata impugnazione del decreto di approvazione della medesima.

Il Fatto

Una candidata partecipava al concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 120 allievi commissari della carriera dei funzionari del corpo di polizia penitenziaria. All’esito dell’accertamento dei requisiti attitudinali, la commissione la dichiarava non idonea, con motivazione relativa alla mancata dimostrazione di un controllo emotivo basato sulla fiducia in sé, sull’equilibrio del tono dell’umore e sulla capacità di sopportare lo stress. Con successivo decreto, il direttore generale del personale del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria escludeva la ricorrente dalla procedura concorsuale per mancanza del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del bando di concorso.

La candidata impugnava il giudizio di inidoneità, il decreto di esclusione, gli atti della commissione e, ove occorra, la graduatoria di merito da approvarsi, chiedendo altresì il riconoscimento del diritto a essere dichiarata idonea e, in via subordinata, il risarcimento del danno per perdita di chance. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in sede di esame preliminare, rilevava che in data 5 luglio 2023 era stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso per cui è causa. Tale decreto, tuttavia, non era stato impugnato dalla ricorrente con ricorso per motivi aggiunti.

Il collegio ha ritenuto che la mancata, specifica impugnazione del decreto di approvazione della graduatoria finale determini l’improcedibilità del ricorso introduttivo, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa. La perdurante efficacia di un atto autonomamente lesivo quale è l’atto conclusivo della procedura concorsuale comporta, infatti, il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso originario.

Il tribunale ha escluso che a differenti conclusioni potesse giungersi valutando la generica e anticipata impugnazione della graduatoria, non ancora adottata al momento della proposizione del ricorso introduttivo. Tale impugnazione non può ritenersi satisfattiva dell’onere di gravame che grava sulla parte, una volta che l’atto conclusivo sia stato concretamente adottato e pubblicato.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione del gravame con pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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