Payback dispositivi medici: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 3053 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la regione individua le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e i relativi importi dovuti, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, costituisce espressione di attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità, anche solo tecnica. Esso si sostanzia in un accertamento tecnico dei presupposti economico-contabili del quantum debeatur, a valle del potere autoritativo statale già esercitato con la fissazione del tetto e la certificazione del suo superamento. Ne deriva che la posizione della società fornitrice, obbligata al pagamento e titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, non è intermediata dal potere amministrativo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e il relativo elenco di riepilogo degli importi dovuti, unitamente agli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022.
Con i primi quattro motivi la società ha dedotto vizi propri del provvedimento regionale; con i successivi cinque l’illegittimità derivata da quella della normativa primaria e degli atti presupposti. Si sono costituiti il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Conferenza permanente e la Regione Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del payback sui dispositivi medici, dall’art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 all’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, come novellato, fino al d.m. 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto e al d.m. 6 ottobre 2022 recante le linee guida. Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha giudicato ragionevole e proporzionato il meccanismo per il quadriennio 2015-2018, e la n. 139 del 2024 sulla riduzione al 48 per cento.
Il fulcro della decisione è il riparto di giurisdizione. Il comma 9-bis attribuisce a regioni e province autonome il solo compito di verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende, imporre il pagamento della quota e iscrivere il credito in bilancio. Esse non possono determinare il tetto, certificarne il superamento né quantificare lo scostamento, trattandosi di competenze statali.
L’attività regionale è dunque meramente attuativa, ricognitiva e riepilogativa, senza alcuna spendita di potere autoritativo: la quantificazione del superamento e la quota di ripiano sono già indicate per ciascun anno con decreto ministeriale. A fronte di essa si instaura un rapporto obbligatorio in cui la società è titolare dell’obbligo di pagamento e del diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo.
Il Collegio applica il criterio del petitum sostanziale e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020: la controversia, radicata a valle del potere autoritativo in un rapporto paritario, appartiene al giudice ordinario. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione. I motivi sugli atti presupposti sono respinti; l’ottavo motivo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.
Nota della Redazione
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