Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 461 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, è azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ogni qualvolta la pubblica amministrazione non vi si conformi. Il ricorso è ammissibile ove sia attestato il passaggio in giudicato del titolo e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, con sentenza n. 537/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore di una docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito della somma di € 2.000,00, e alla rifusione delle spese di lite. La pronuncia non era stata impugnata e, pertanto, era passata in giudicato.
Notificata in forma esecutiva il 12 novembre 2024 e attestato il giudicato dal competente ufficio del Tribunale il 27 maggio 2025, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’azione. Il primo è l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire, attestato dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Vicenza il 27 maggio 2025. Il secondo è l’avvenuta notifica della sentenza ottemperanda presso il Ministero in data 12 novembre 2024, con conseguente decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Superata la verifica di ammissibilità, il Tribunale affronta il profilo oggettivo. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra senza dubbio tra i titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che lo prevede proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito, il ricorso è fondato: l’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento. Il Collegio ordina quindi al Ministero di costituire la carta elettronica per la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, e di accreditare la somma di € 2.000,00, da spendersi non oltre il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il Tribunale nomina inoltre, sin d’ora, un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega, perché provveda in via sostitutiva qualora l’inerzia perduri oltre il termine assegnato, attivandosi su istanza di parte ed entro un ulteriore termine di 60 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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