Silenzio inadempimento su istanza di autorizzazione al deposito temporaneo di terra (TAR Lazio n. 46 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa adozione del provvedimento finale integra silenzio inadempimento avversabile ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. solo quando sussista un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita per legge alla competenza dell’organo amministrativo, mediante l’avvio di un procedimento volto all’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico. Il presupposto dell’azione non è una generica facoltà o una mera potestà, ma uno specifico obbligo di adottare un provvedimento espresso idoneo a incidere sulla posizione differenziata del privato, in attuazione del precetto dell’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990. L’istanza con cui il proprietario chiede l’autorizzazione a un’attività funzionale alle verifiche richieste dall’Ente sollecita l’esercizio di poteri autoritativi e genera quindi l’obbligo di provvedere.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fondo, aveva presentato nel 2022 una CILA per opere dichiarate di edilizia libera, consistenti nella manutenzione e nel livellamento di un terreno destinato a orto. A seguito di un esposto privato, il Comune aveva invitato la proprietaria a documentare l’origine della terra depositata e la relativa consistenza volumetrica, diffidandola dal proseguire i lavori di riporto fino all’esito delle verifiche.
Per consentire all’Ente gli accertamenti richiesti e poi completare i lavori, la ricorrente ha chiesto in data 9 luglio 2025 l’autorizzazione al deposito temporaneo della terra da orto su un fondo confinante, rappresentando l’urgenza dei lavori anche ai fini della prevenzione degli incendi. Nonostante i solleciti, il Comune non si è pronunciato, così la proprietaria ha agito avverso il silenzio inadempimento. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola sostanziale che governa il rito avverso l’inerzia amministrativa: il silenzio inadempimento presuppone l’esistenza di un obbligo di provvedere, ossia di adottare un provvedimento espresso a fronte dell’istanza del privato, in attuazione dell’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990. Senza tale obbligo giuridico, l’omissione non assume alcun valore provvedimentale.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 aprile 2021, n. 3430; TAR Sicilia, Sez. II, 22 aprile 2025 n. 880), il Tribunale ribadisce che il rito degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. costituisce lo strumento rimediale per la violazione della regola dell’obbligo di agire in via provvedimentale. Occorre, dunque, uno specifico obbligo in capo all’Amministrazione e la natura provvedimentale dell’attività sollecitata.
Applicando tali coordinate, il Collegio qualifica l’istanza del 9 luglio 2025 come richiesta rivolta all’esercizio di poteri autoritativi, idonea a generare l’obbligo di provvedere. La decisione è suffragata dalle interlocuzioni intercorse: la nota comunale del 10 ottobre 2023 aveva subordinato la prosecuzione dei lavori all’espletamento delle verifiche, e proprio da quella richiesta di adempimenti è scaturita l’istanza di autorizzazione al deposito temporaneo di terra.
Il Tribunale rileva che il deposito momentaneo è funzionale all’esercizio delle verifiche sulla consistenza volumetrica e che l’autorizzazione è necessaria a completare i lavori di cui alla CILA del 2022. Ne deriva l’illegittimità della perdurante inerzia del Comune, che non si è mai pronunciato sull’istanza.
Il ricorso è quindi accolto: è accertata l’illegittimità dell’inerzia e il Comune è condannato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm., ad adottare un provvedimento espresso, senza vincolo di contenuto, nel termine di 60 giorni. È nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Provinciale-Territorio di Frosinone, con compenso liquidato in euro 1.000,00 a carico dell’Ente, e le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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