Accesso al verbale di sopralluogo e all’istanza di terzi per la tutela giurisdizionale avverso il diniego implicito di vigilanza (TAR Lombardia n. 3133 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo, proposta unitamente al ricorso avverso il provvedimento interdittivo del servizio di vigilanza, è fondata con riferimento al verbale di sopralluogo e all’istanza di terzi che hanno originato l’accertamento, in quanto atti necessari alla tutela giurisdizionale. L’ostensione può essere subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria ove gli atti siano depositati nel fascicolo delle indagini preliminari. È, invece, infondata la richiesta di accesso ai colloqui con la titolare di licenza, della quale la società istante è già a piena conoscenza in quanto parte del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente servizio di vigilanza fissa senza armamento, impugnava il provvedimento del Questore di Milano del 26 gennaio 2026, con cui l’Amministrazione avrebbe implicitamente negato e diffidato la stessa dall’effettuare il servizio presso un determinato sito. Nell’ambito del ricorso, la società proponeva istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. per ottenere il verbale di sopralluogo del 22 gennaio 2026 e tutti gli atti che avevano determinato la valutazione negativa.
La Questura di Milano, con provvedimento del 23 febbraio 2026, rispondeva negativamente all’istanza, comunicando che il sopralluogo era stato effettuato a seguito di istanza pervenuta da terzi e che era emersa la mancanza dell’autorizzazione in deroga, ma senza allegare il verbale né gli altri atti richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. limitatamente al verbale di sopralluogo e all’istanza di terzi. Tali atti, infatti, costituiscono il presupposto fattuale e documentale del provvedimento interdittivo, risultando necessari alla tutela giurisdizionale della ricorrente, che deve poter verificare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione e contraddire le risultanze emerse nel corso dell’accertamento.
La Corte ha precisato che l’ostensione deve avvenire previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, da richiedere da parte del Questore, qualora gli atti siano stati inseriti nel fascicolo delle indagini preliminari. Tale condizione non incide sulla fondatezza della domanda di accesso, ma solo sulle modalità di consegna dei documenti.
Quanto, invece, ai colloqui intervenuti con la titolare di licenza, il Tribunale ha respinto la richiesta, osservando che la società ricorrente, in quanto titolare della licenza, ne ha già piena conoscenza e non può quindi vantare un interesse concreto all’accesso. La domanda è stata, pertanto, accolta nei sensi e limiti indicati, con ordine alla Questura di consegnare i documenti entro trenta giorni dal ricevimento dell’ordinanza. Le spese di lite sono state rimesse al giudizio definitivo.
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Nota della Redazione
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