Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 906 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, conosce dell’attuazione del giudicato formatosi sulle sentenze del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente costituisce titolo esecutivo; la sua copia attestata conforme è idonea a fondare l’esecuzione senza apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta e l’ordine di attivazione della Carta con accredito della somma liquidata. La mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non integra causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Una docente aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Con sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di 500,00 euro, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di 1.000,00 euro da erogare tramite il sistema della Carta.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, questa non ha dato spontanea esecuzione al capo condannatorio. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione della Carta, l’accredito della somma e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto muove dal dato letterale dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. La competenza del giudice amministrativo non è dunque esclusa dalla natura lavoristica del rapporto sottostante.
Il Collegio verifica poi il titolo esecutivo. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accertato altresì il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, e acquisito il certificato di passaggio in giudicato, il TAR dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni.
In accoglimento della domanda, il Collegio ordina l’attivazione della Carta elettronica con accredito della somma oggetto del capo condannatorio e nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 60 giorni, precisando che il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari del d.m. n. 147/2022, ridotti della metà in ragione del carattere seriale della controversia, in 339,00 euro a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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