Pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli è edilizia libera (TAR Veneto n. 908 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pergola bioclimatica realizzata con copertura ad alette orientabili metalliche e con vetrate scorrevoli a delimitazione del perimetro rientra tra gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. La presenza di lastre di vetro mobili esclude la creazione di uno spazio stabilmente chiuso e non comporta la formazione di volume edilizio, poiché manca una chiusura fissa e permanente dello spazio esterno. Ciò che rileva ai fini della qualificazione non è la superficie occupata, ma la mancanza di uno spazio stabilmente chiuso capace di determinare una trasformazione del territorio.
Il Fatto
La società proprietaria di un immobile commerciale-residenziale presenta una SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. 380/2001 per la ristrutturazione dell’edificio e l’insediamento di un’attività di ristorazione, prevedendo la realizzazione di una pergotenda in sostituzione di una precedente struttura assentita. Presentata la SCIA di fine lavori con contestuale agibilità ex art. 24 d.P.R. 380/2001, il Comune ravvisa difformità nella realizzazione del manufatto e ordina la conformazione dell’attività ex art. 19, comma 3, legge 241/1990, poi nega la proroga, dispone l’inibitoria della SCIA e infine emette l’ordinanza di demolizione con divieto di utilizzo della parte di immobile priva di agibilità.
La società proprietaria e la società conduttrice dell’immobile impugnano separatamente i provvedimenti, proponendo anche motivi aggiunti. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto e sollevando eccezioni in rito. Le ordinanze cautelari rigettano le istanze di sospensione; seguono il ripristino parziale dei luoghi e un accertamento comunale di inottemperanza. Le cause, riunite, sono trattenute per la decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale dispone la riunione dei ricorsi ex art. 70 c.p.a., per l’unitarietà della vicenda e la connessione tra i provvedimenti. Respinte le eccezioni in rito: l’ordine di conformazione non è un atto meramente endoprocedimentale, poiché contiene una ricostruzione di fatto e di diritto posta a fondamento del successivo ordine di demolizione, e l’asserita inottemperanza necessita di uno scrutinio in concreto.
Nel merito, il Collegio accerta che la struttura realizzata, pur diversa da quella originariamente autorizzata, rientra entro la sagoma di quella precedentemente assentita, che aveva misure maggiori, ed è maggiormente distante dalla strada. Superato il profilo delle distanze, la questione si sposta sulla qualificazione giuridica del manufatto.
Il Tribunale osserva che la copertura ad alette orientabili metalliche regola il microclima sottostante in modo naturale, modulando l’irraggiamento solare e favorendo la ventilazione. Si tratta di cosa diversa dalla tettoia, definita dall’art. 2 del regolamento edilizio comunale come elemento di copertura di uno spazio aperto sostenuto da struttura discontinua. La copertura non può costituire il cielo di un manufatto il cui volume dovrebbe derivare da pareti scorrevoli, quindi non fisse.
La struttura ricade pertanto nella previsione della lett. b-ter) dell’art. 6 d.P.R. 380/2001, tra gli interventi eseguibili senza titolo abilitativo. La norma richiama le tende a pergola bioclimatiche con elementi di protezione solare mobili o regolabili, esclude la creazione di uno spazio stabilmente chiuso e richiede caratteristiche costruttive idonee a ridurre al minimo l’impatto visivo. Nel caso concreto le lastre di vetro mobili non realizzano uno spazio stabilmente chiuso, come confermato dal precedente Cons. Stato, sez. VI, n. 607 del 2025, secondo cui le vetrate laterali non fanno perdere alla struttura la caratteristica di precaria delimitazione dello spazio esterno.
Accolti i ricorsi e assorbite le altre censure, i provvedimenti impugnati sono annullati. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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