Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Lombardia n. 1043 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., consente al creditore di ottenere il soddisfacimento del diritto accertato dal giudicato, ma non ha contenuto costitutivo del credito stesso. L’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’azione per il recupero coattivo può essere avviata. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a quattro docenti, a titolo di carta docente, gli importi maturati per le annualità indicate nel titolo. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., ed è stata notificata all’Amministrazione.
Poiché l’Ente non ha adempiuto, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione ai difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione del titolo: la pretesa è sorretta da documentazione idonea, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto. La sua funzione è soltanto quella di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate da parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi vanno verificati quanto a misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, con richiamo agli artt. 1282 e seguenti cod. civ.
Quanto al profilo temporale, il Tribunale rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997: le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza dell’Ente resistente e gli assegna un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge maturati e dovuti, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Nel caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali.
Infine, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alle spese di causa, liquidate tenendo conto della natura stereotipata delle controversie in materia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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