Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Campania n. 1040 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il TAR accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’amministrazione porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento. Ove sia decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’amministrazione in data 10.10.2024 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. Il ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio, chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Risultano rispettati tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso infruttuosamente.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, il TAR nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega, perché provveda all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. È respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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