Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente e controvalore pecuniario (TAR Campania n. 1041 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo. Qualora sia decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale, imputabile ad una condotta omissiva della stessa amministrazione, non può essere invocato dall’ente per sottrarsi all’adempimento. La mancanza di disponibilità di cassa o l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli con cui è stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, per un totale di € 2.500,00.

La sentenza, notificata all’amministrazione il 29.03.2024, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. L’istante lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame fondato. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede della resistente amministrazione e, in ogni caso, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, viene dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il passaggio centrale riguarda il decorso del termine biennale che la sentenza ottemperanda fissava per la fruizione del beneficio. Il Collegio precisa che, in tal caso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e il rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, impediscono a quest’ultima di giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale competente, senza compenso e con facoltà di delega ad altro funzionario del proprio ufficio. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.

Il Collegio puntualizza che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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