Sospensione cautelare dell’ordine di demolizione per irreversibile trasformazione dei luoghi (TAR Sardegna n. 14 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’ordinanza di demolizione non richiede una compiuta delibazione del fumus boni iuris, potendo tale valutazione essere rinviata al merito quando la vicenda presenti profili di peculiarità. Costituisce sufficiente fondamento del periculum in mora la circostanza che l’esecuzione del provvedimento demolitorio comporterebbe un’irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, tale da pregiudicare la res adhuc integra sino alla definizione della controversia. In tale bilanciamento degli interessi, deve ritenersi preferibile la conservazione dello status quo, con conseguente fissazione dell’udienza di merito in data prossima.
Il Fatto
Il Comune di Arzachena aveva adottato un’ordinanza con cui ordinava alla società ricorrente la demolizione di opere edilizie e il ripristino dello stato dei luoghi in un terreno di sua proprietà, sito in una località del territorio comunale. La società interessata ha impugnato il provvedimento, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia.
Avverso il medesimo provvedimento, la ricorrente ha proposto domanda incidentale di sospensione ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., deducendo il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della demolizione. Il Comune di Arzachena si è costituito in giudizio per resistere all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, scrutinando l’istanza cautelare nella sua peculiare fase, ha ritenuto di non dover approfondire il fumus boni iuris, impregiudicata ogni considerazione al riguardo, attesa la peculiarità della vicenda che richiede una più compiuta valutazione in sede di merito.
Il Collegio ha invece incentrato la propria decisione sul periculum in mora, ravvisandone la sussistenza in ragione del fatto che l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione determinerebbe un’irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi. Tale effetto, infatti, renderebbe vana ogni successiva pronuncia di accoglimento del ricorso, privando la parte ricorrente della possibilità di ottenere una tutela effettiva all’esito del giudizio di merito.
Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Tribunale ha ritenuto preferibile mantenere la res adhuc integra sino alla trattazione della causa nel merito, già fissata per l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026. La scelta cautelare si fonda quindi sulla prevalenza dell’interesse alla conservazione dello stato attuale dei luoghi, in attesa della definizione della controversia.
Quanto alle spese della fase cautelare, il Collegio ne ha disposto la compensazione tra le parti, considerata la natura della decisione e la peculiarità della vicenda. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo del ricorrente e del terreno, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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