Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice ordinario senza interessi (TAR Sicilia n. 2444 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo mediante l’accreditamento della somma riconosciuta a titolo di carta del docente, entro il termine di sessanta giorni, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Non può essere accolta, invece, la domanda di corresponsione degli interessi sulla sorte capitale quando il titolo giudiziario azionato non contenga alcuna statuizione sul loro riconoscimento: il giudizio di ottemperanza non può ampliare il contenuto del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani n. 245/2024, con cui era stata disposta la condanna dell’amministrazione all’accreditamento in suo favore del bonus per la carta del docente, nella misura di euro 500,00, per l’a.s. 2022/2023.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito chiedendo il parziale rigetto della domanda, rilevando che la sentenza da eseguire non contiene alcuna statuizione sul pagamento degli interessi quali accessori della somma dovuta. La causa è stata discussa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie il passaggio in giudicato della sentenza azionata è stato attestato dalla competente cancelleria.
Sono stati altresì rispettati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. È stato osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, considerato che la sentenza dichiarata conforme all’originale è stata notificata all’amministrazione in data 14.08.2024, mentre il ricorso è stato notificato e depositato in data 29 dicembre 2025.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato ritenuto fondato nel merito. Il Tribunale ha dunque ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza attraverso l’accreditamento della somma spettante al ricorrente a titolo di carta del docente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza.
Non è stata invece accolta la domanda di corresponsione degli interessi sulla sorte capitale. Il Collegio ha richiamato l’eccezione dell’Avvocatura erariale: il titolo giudiziario azionato non contempla alcuna statuizione relativa agli interessi. Il giudizio di ottemperanza non può quindi estendere il proprio oggetto oltre il contenuto del giudicato.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha ritenuto applicabile per analogia, anche alle altre condanne al pagamento di somme, la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Le spese processuali sono state compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.
Nota della Redazione
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