Ampliamento e cambio strutturale integrano nuova costruzione, non ristrutturazione (TAR Sicilia n. 2446 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi edilizi, il criterio discretivo tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione va individuato nella preesistenza di un organismo edilizio individuabile come identità strutturale e nella conservazione delle sue caratteristiche fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi. L’intervento che comporti un significativo incremento volumetrico e l’integrale alterazione della tipologia strutturale del manufatto — nel caso di specie il passaggio da muratura portante a telaio in cemento armato — non è qualificabile come ristrutturazione, ma integra nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire e alla sanzione demolitoria di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il rilascio del titolo edilizio per la ristrutturazione postula la possibilità di individuare con certezza l’esatta cubatura e sagoma d’ingombro del fabbricato su cui si interviene. In pendenza di istanza di sanatoria, decorso il termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio rigetto ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione può legittimamente procedere all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un fabbricato ricadente in zona agricola, sottoposta a vincolo sismico, idrogeologico e paesaggistico. Il manufatto, acquisito per successione e risalente a un acquisto del 1967, era stato oggetto negli anni Novanta di lavori e di un ampliamento annotato al catasto.

Secondo il Comune le opere erano prive di titolo abilitativo. La ricorrente ha sostenuto che si trattava di ristrutturazione di un fabbricato preesistente al 1967, con conseguente applicabilità dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 e non dell’art. 31.

La Motivazione della Corte

Il punto centrale è la qualificazione delle opere. Il Collegio richiama il combinato disposto degli artt. 3 e 10 d.P.R. n. 380/2001: sono soggetti a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. La ristrutturazione edilizia, invece, postula la preesistenza di un manufatto individuabile come identità strutturale, con mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura.

Il criterio discretivo tra demolizione e ricostruzione e nuova costruzione risiede nell’assenza di variazioni di volume, altezza o sagoma. In assenza di tali condizioni si configura un intervento equiparabile a nuova costruzione. La giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 4169 del 2023, n. 8035 del 2020, n. 6455 del 2020, n. 4005 del 2024, n. 8542 del 2025) conferma che l’incremento volumetrico è ammesso solo nei casi espressamente previsti.

Nel caso concreto la ricorrente non ha fornito prova certa della consistenza dell’originario fabbricato. La relazione tecnica comunale ha accertato un aumento volumetrico di oltre centottanta metri cubi e una completa alterazione della tipologia strutturale, passata da muratura portante a telaio in cemento armato. La ricostruzione non è stata efficacemente contestata.

Il Collegio evidenzia inoltre che le opere incidono su area vincolata, senza alcun parere delle Autorità di Vigilanza. Le fattispecie dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 legittimano la demolizione proprio perché riferibili ad abusi di maggior gravità, segnatamente l’assenza di permesso di costruire, con acquisizione al patrimonio comunale delle aree occupate.

Quanto ai motivi aggiunti, è infondata l’invalidità derivata. L’istanza di sanatoria si è conclusa con silenzio rigetto per decorso dei sessanta giorni. La censura sulla mancata delimitazione dell’area di acquisizione è infondata: il verbale si limita a comunicare l’inottemperanza, rinviando la consistenza dell’area a un momento successivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *