Carta del docente, ottemperanza ai giudicati del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2351 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza ai giudicati del giudice del lavoro che hanno riconosciuto il bonus Carta del docente, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti dell’azione esecutiva e ordina all’Amministrazione il pagamento delle somme entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La proposizione del ricorso è subordinata al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Per l’ipotesi di protratta inerzia il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto al TAR Sicilia di dare esecuzione a due sentenze del giudice del lavoro che avevano ordinato all’Amministrazione il pagamento del bonus Carta del docente per gli anni scolastici indicati nei titoli. Il primo giudicato riconosce la somma di euro 1.500,00, il secondo la somma di euro 500,00.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio con atto di mera forma, non avrebbe dato attuazione ai provvedimenti. La ricorrente ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei due giudizi, rilevata la connessione soggettiva e la stretta correlazione tra i provvedimenti impugnati, generati dalla medesima situazione di fatto.
Nel merito il TAR verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza e li ritiene integrati. Le sentenze del giudice del lavoro sono passate in giudicato, come attestato dalle certificazioni in atti del 26 novembre 2025 e del 27 novembre 2025.
Il Collegio accerta inoltre l’espletamento degli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione esecutiva. Le sentenze sono state notificate presso la sede dell’Amministrazione, e i ricorsi in ottemperanza sono stati notificati il 27 novembre 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
I ricorsi sono pertanto fondati e vengono accolti. Il TAR ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione ai titoli mediante il pagamento delle somme indicate entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di protratta inerzia, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà su apposita istanza di parte, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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