Ottemperanza della sentenza del giudice ordinario sulla Carta Docente (TAR Emilia-Romagna n. 786 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al personale docente il diritto alla Carta Docente, una volta passata in giudicato, costituisce titolo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La perdurante inerzia dell’Amministrazione, benché ritualmente intimata, legittima l’accoglimento del ricorso e l’ordine di esecuzione delle statuizioni entro un termine perentorio. In caso di ulteriore inadempimento, il tribunale nomina fin da ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di sub-delega, affinché provveda in via sostitutiva.
Il Fatto
Quattro docenti, indicate per ruolo, proponevano distinti ricorsi per l’ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, pubblicata il 21 maggio 2024, aveva riconosciuto alle ricorrenti il diritto a percepire la Carta Docente per una pluralità di annualità.
Il Ministero, ritualmente evocato, non si costituiva in nessuno dei giudizi. La sentenza ottemperanda risultava passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria prodotta in atti, ed era stata notificata all’Amministrazione per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni ai fini dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disponeva preliminarmente la riunione dei ricorsi, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva trattandosi dell’ottemperanza della medesima sentenza. Nel merito, i ricorsi erano fondati e andavano accolti, attesa la perdurante inadempienza del Ministero.
Il tribunale ha ricordato che, in sede di ottemperanza, l’accertamento del diritto consacrato nel giudicato non può essere rimesso in discussione. L’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione alle statuizioni del giudice ordinario, con il solo limite di quanto eventualmente già corrisposto.
Pertanto, il TAR ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il tribunale ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di sub-delega a un dirigente o funzionario esperto del medesimo o di altro ufficio, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi entro i successivi sessanta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Il Collegio ha nondimeno evidenziato il limitato valore della causa, costituito dal bonus annuale di 500 euro, e la circostanza che i giudizi di ottemperanza siano stati attivati solo per quattro dei ventisette docenti contemplati nella sentenza del giudice ordinario, determinando una moltiplicazione dei giudizi. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 600 e distratte a favore dei difensori, con condanna alla restituzione del contributo unificato se versato.
Nota della Redazione
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