Omessa denuncia del trasferimento di armi: giustifica il divieto di detenzione e il diniego di rinnovo dei titoli per guardia giurata (TAR Puglia n. 1497 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza del trasferimento di armi in luogo diverso da quello originariamente dichiarato, ai sensi dell’art. 38 TULPS, costituisce condotta negligente che, pur in assenza di condanna penale definitiva, legittima l’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 39 TULPS di adottare il divieto di detenzione di armi e munizioni. Il diniego di rinnovo dei titoli per l’esercizio delle funzioni di guardia particolare giurata, ove la relativa istanza sia proposta congiuntamente alla richiesta di licenza di porto di pistola, è legittimamente sorretto dalle medesime ragioni poste a fondamento del divieto di detenzione, atteso che il rilascio di tali autorizzazioni di polizia è condizionato alla verifica dei requisiti di affidabilità di cui all’art. 11 TULPS.

Il Fatto

Un dipendente di un consorzio di vigilanza campestre, qualificato come guardia particolare giurata, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché rigettato l’istanza di rinnovo del decreto di nomina alla qualifica e della licenza di porto di pistola a tassa ridotta.

Il provvedimento traeva origine dal deferimento dell’interessato all’autorità giudiziaria per omessa comunicazione del trasferimento delle armi dal luogo precedentemente denunciato, poi conclusosi con decreto penale di condanna per la violazione degli artt. 17 e 38 TULPS. Le armi, detenute in un luogo diverso da quello dichiarato, erano state oggetto di furto, circostanza che aveva fatto emergere la mancata comunicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata denuncia del trasferimento di armi integra una rilevante omissione che sottrae all’Autorità di pubblica sicurezza l’esatta conoscenza dei luoghi di detenzione, giustificando il giudizio di non affidabilità del soggetto (Cons. Stato, Sez. III, n. 2944/2022).

Nel caso di specie, la difformità tra il luogo di effettiva detenzione e quello dichiarato, emersa solo a seguito del furto, è stata valutata come sintomo di una condotta fortemente negligente, protrattasi per un lasso di tempo non definito e rivelatrice di una gestione inaffidabile di armi e munizioni.

Il Tribunale ha quindi affermato che, in ragione dell’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, il solo fatto storico dell’omessa denuncia, anche in assenza di condanna penale definitiva, può costituire indice di negligenza e superficialità nella custodia, elementi incompatibili con la detenzione di armi.

Quanto al diniego di rinnovo dei titoli per le funzioni di guardia particolare giurata, il Collegio ha richiamato il principio per cui il conferimento della qualifica, cui accede il porto d’armi, rientra tra le autorizzazioni di polizia disciplinate dal r.d. n. 773/1931 ed è condizionato alla verifica dei requisiti generali di cui all’art. 11 TULPS (Cons. Stato, Sez. III, n. 4215/2018).

Il carattere inscindibile della richiesta, diretta sia al rinnovo della nomina sia a quello della connessa licenza di porto di pistola, ha reso coerente e non irragionevole la reiezione dell’istanza, una volta disposto il divieto di detenzione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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