Ottemperanza improcedibile per sopravvenuto provvedimento di accertamento dell’indebito (TAR Abruzzo n. 535 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per l’ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., allorché l’amministrazione, dopo la sentenza di annullamento, adotti un nuovo provvedimento che riesamini la situazione sostanziale e accerti nuovamente la sussistenza del credito, sostituendo integralmente l’atto oggetto del giudicato. La sopravvenienza di un atto presupposto e consequenziale, che ridetermina la pretesa restitutoria, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del giudizio di ottemperanza, restando rimessa alla parte la facoltà di impugnare il nuovo provvedimento nelle sedi proprie. La definizione in rito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La parte ricorrente, titolare di un’impresa agricola, aveva ottenuto da questo Tribunale l’annullamento di un provvedimento con cui l’AGEA aveva accertato un credito di euro 102.398,64 per indebita percezione degli aiuti PAC per gli anni 2020 e 2021. A seguito di tale sentenza, la parte agiva per l’ottemperanza, chiedendo l’attuazione dell’obbligo restitutorio degli importi già recuperati dall’Agenzia.
Nel corso del giudizio, l’AGEA si costituiva producendo un provvedimento del 18 maggio 2026, con il quale, in ragione della sopravvenuta risoluzione di diritto dei contratti di concessione dei terreni ad uso pascolivo per la stagione 2021-2022, adottata ai sensi degli articoli 91, 92 e 94 del decreto legislativo n. 159/2011, accertava nuovamente l’indebita percezione degli aiuti PAC e rigettava le istanze di riconoscimento della causa di forza maggiore di cui all’art. 4 del Regolamento UE n. 640/2014.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, all’odierna udienza, il difensore della parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso per l’ottemperanza, in ragione del sopravvenuto atto di accertamento del credito e degli atti ad esso presupposti, riservandosi ogni più ampio potere di difesa avverso tale nuova determinazione.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che la nuova attività provvedimentale dell’amministrazione aveva integralmente sostituito l’atto originariamente annullato, facendo venir meno l’oggetto della pretesa esecutiva azionata in sede di ottemperanza.
La pronuncia si fonda sul principio per cui il giudizio di ottemperanza è strumentale alla realizzazione del giudicato e non può essere mantenuto in vita quando la situazione di fatto e di diritto sia stata successivamente rideterminata dall’amministrazione con un provvedimento che costituisce nuovo titolo della pretesa restitutoria. In tal caso, l’interesse processuale della parte si sposta sulla contestazione del nuovo atto, da veicolare attraverso i rimedi ordinari.
La natura processuale della definizione ha indotto il Collegio a compensare integralmente le spese di lite tra le parti. È stata altresì disposta l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.