Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1578 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il ricorso è ammissibile quando risulti rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, e sia comprovato il passaggio in giudicato della sentenza, attestazione necessaria ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Accertati i presupposti, il TAR accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione l’adempimento entro un termine perentorio. Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine assegnato, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, perché assicuri l’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, era stato accertato il diritto della ricorrente, docente, alla costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla stessa la somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Notificata la sentenza, l’Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente, ritenuto vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni, ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, risulta rispettato, essendo la notifica dell’atto introduttivo intervenuta dopo oltre un anno dalla notifica della sentenza.

Il TAR verifica altresì il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione. Sul punto richiama il principio per cui tale accertamento è necessario ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, richiamando in termini il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. Nel caso di specie il giudicato è comprovato dall’attestazione di segreteria prodotta.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nel titolo esecutivo formatosi davanti al giudice del lavoro. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e ordina al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta docente e di accreditare sulla stessa la somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici indicati, oltre interessi legali, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, perché assicuri l’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine di 60 giorni dal vano scadere del primo. Le spese processuali, liquidate secondo la Tabella n. 16 dell’Allegato n. 1 al D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore della ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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