Ottemperanza al giudicato e cessata materia del contendere con spese alla P.A. (TAR Sicilia n. 1574 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, intervenuta dopo l’avvio del procedimento, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La soddisfazione tardiva del credito ex judicato, in quanto successiva alla proposizione del ricorso, integra una fattispecie di soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che giustifica la condanna alle spese di lite. Resta ferma la possibilità di distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c., quando i patrocinatori dichiarino di avere anticipato le spese e di non avere ancora riscosso le competenze.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1318/24 del 25/03/2025, notificata il 27/07/2025, era stato riconosciuto alla ricorrente il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma determinata, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive verso la P.A., la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma e ha poi depositato documentazione attestante la liquidazione della somma. All’esito di due camere di consiglio, il Collegio ha accertato l’avvenuta soddisfazione del credito.

La Motivazione della Corte

Il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto l’attuazione del giudicato e presuppone l’inadempimento dell’Amministrazione. Nel corso del procedimento il Ministero ha depositato un atto dell’Ufficio Scolastico Regionale dal quale risultava che la somma spettante alla docente era stata liquidata il 26/02/2026, seguito da ulteriore documentazione del 24.04.2026 relativa al pagamento di spese e interessi.

Il Collegio ha disposto un rinvio della camera di consiglio per fare chiarezza sull’eventuale estinzione del credito, ritenendo necessario verificare la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale. Alla successiva camera di consiglio il difensore della ricorrente ha confermato l’avvenuto soddisfacimento dell’interesse della propria assistita.

Su tali premesse il Tribunale ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il Collegio ha sottolineato che la soddisfazione non avrebbe potuto avvenire prima della richiesta degli estremi per il pagamento, e quindi prima del 24.04.2026, circostanza che conferma la posteriorità dell’adempimento rispetto all’avvio del giudizio.

Da tale posteriorità il Tribunale ha tratto la consequenziale condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate secondo la Tabella n. 16 dell’Allegato n. 1 al D.M. n. 55/2014, relativa ai procedimenti di esecuzione mobiliare, e distratte in favore dei difensori antistatari che avevano dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere ancora riscosso le competenze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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