Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1579 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario è subordinato al rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, e alla dimostrazione del passaggio in giudicato della decisione, allorché non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Accertata la violazione dell’obbligo di adempimento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di eseguire la prestazione dovuta entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine assegnato. La condanna alle spese segue la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri del D.M. n. 55/2014.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1710/2025 dell’1 luglio 2025, notificata il 30 ottobre 2025, aveva accertato il diritto della ricorrente, docente, alla costituzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla stessa la somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 18 marzo 2026. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare le condizioni di ammissibilità del ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, sul rilievo che la notifica dell’atto introduttivo è intervenuta dopo oltre 139 giorni dalla notificazione della sentenza del giudice ordinario.
Il Tribunale ha poi verificato il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta, requisito necessario ogni volta che non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Il dato è stato comprovato dall’attestazione di segreteria del 18 marzo 2026, in linea con l’indirizzo del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, richiamato dal Collegio.
Nel merito, la pretesa esercitata dalla ricorrente è stata riconosciuta fondata sulla sentenza sopra indicata. Il giudice amministrativo non ha riesaminato il rapporto sostanziale, già definito dal giudice del lavoro, limitandosi ad accertare la mancata esecuzione dell’obbligo accertato e a emettere i conseguenti ordini.
Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la carta docente e di accreditare sulla stessa la somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, nella misura complessiva di euro 552,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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